Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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Senato della Repubblica
La costituzione italiana
URL: http://www.senato.it/funz/cost/art21.htm
Ultimo aggiornamento: Tuesday November 11 1997
Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina)
Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza
l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della
stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento
in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente il 20 gennaio 1948
Art. 1 - (Definizione di stampa o stampato)
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Ogni stampato deve indicare il
luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello
stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi
altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che
contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto
in tutti gli esemplari.
Art. 3 - (Direttore responsabile)
Ogni giornale o altro periodico
deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri
requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla
Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali
politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato
un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile,
si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma
precedente.
Art. 4 - (Proprietario)
Per poter pubblicare un giornale
o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia,
deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere
gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi
precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita
l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.
Art. 5 - (Registrazione)
Nessun giornale o periodico può
essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale,
nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore
o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio
di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è
diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3
e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi
in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è
una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità
dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale
o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.
Art. 6 - (Dichiarazione dei mutamenti)
Ogni mutamento che intervenga
in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo
5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi
previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali
documenti.
L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma
dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona
che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.
Art. 7 - (Decadenza della registrazione)
L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.
Art. 8 - (Risposte e rettifiche)
Il direttore o, comunque, il responsabile
è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico
o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui
siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri
o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari
a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano
contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente
sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la
richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che
ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre
il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta,
nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha
determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute
entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche,
per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica
o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto
disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica,
se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può
chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile,
che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo
è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o
nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione
omessa sia effettuata.
Art. 9 - (Pubblicazione obbligatoria di sentenze)
Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.
Art. 10 - (Giornali murali)
Il giornale murale, che abbia
un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte
manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti
della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità
di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice
penale.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.
Art. 11 - (Responsabilità civile)
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.
Art. 12 - (Riparazione pecuniaria)
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.
Art. 13 - (Pene per la diffamazione)
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.
Art. 14 - (Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza)
Le disposizioni dell'art. 528
del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli
ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità
ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale
od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio.
Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati
all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche
e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire
il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.
Art. 15 - (Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante)
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.
Art. 16 - (Stampa clandestina)
Chiunque intraprenda la pubblicazione
di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione
prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o
con la multa fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal
quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel
quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.
Art. 17 - (Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000.
Art. 18 - (Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6)
Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000.
Art. 19 - (False dichiarazioni nella registrazione di periodici)
Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'art. 483 del Codice penale.
Art. 20 - (Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati)
Chiunque asporta, distrugge o
deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge,
allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito,
se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce
la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state
osservate le prescrizioni di legge.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone
riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri
locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima.
Art. 21 - (Competenza e forme del giudizio)
La cognizione dei reati commessi
col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente
la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine
massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema
di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.
Al giudizio si procede con il rito direttissimo.
È fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla
presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale
previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30
gennaio 1941, n. 12.
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce
infrazione disciplinare.
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché,
in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura
penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle
risposte, rettifiche o dichiarazioni.
Art. 22 - (Periodici già autorizzati)
Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti la registrazione prescritta dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 23 - (Abrogazioni)
Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 24 - (Norme di attuazione)
Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge.
Art. 25 - (Entrata in vigore della legge)
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.